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Questo articolo è stato scritto il giorno 28 nov 2013 da Vincenzo Viggiani, e appartiene alle categorie: News Sito Web AOU, Studi, analisi e ricerche, Tutte le comunicazioni.

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Speciale Assistenza Sanitaria Transfrontaliera: la direttiva europea 2011/24

articolo scritto da Vincenzo Viggiani

Unione EuropeaDove eravamo

Un TripAdvisor degli ospedali italiani e i cittadini potranno scegliere l’eccellenza”, così titola l’intervista di Michele Bocci al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, pubblicata su “La Repubblica” lo scorso 24 settembre, preannunciando l’intenzione del Ministro di realizzare uno strumento in grado di “permettere al paziente di decidere dove curarsi e comprendere il livello di efficienza delle strutture”. Lo scorso 2 ottobre, Il Sole 24 ore pubblica l’articolo “Ecco la classifica degli ospedali migliori e peggiori d’Italia” sulla base dei dati Agenas del «Programma nazionale esiti 2012». È il 30 ottobre quando viene presentato il sito www.doveecomemicuro.it, un progetto realizzato e promosso da un gruppo di esperti e ricercatori che lavorano nel campo della sanità, coordinato da Walter Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica di Roma. Il portale mappa 1233 strutture italiane tra ospedali, case di cura accreditate e presidi ospedalieri e considera complessivamente 50 indicatori chiave per misurarne la performance. Ma perché tanto interesse per classifiche, indicatori e strumenti informativi rivolti ai cittadini? Forse non tutti sanno che dal prossimo 4 dicembre daremo il benvenuto all’assistenza transfrontaliera.

Dove stiamo andando

In virtù della direttiva europea (2011/24/Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera ogni cittadino dell’Unione può decidere liberamente di ricevere assistenza sanitaria in ciascuno dei Paesi membri. La libertà di ricevere assistenza sanitaria in tutta l’Unione europea (UE) deve essere accompagnata da garanzie di qualità e di sicurezza. Per compiere una scelta informata, i pazienti devono poter accedere a tutte le informazioni che desiderano sulle condizioni alle quali possono ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell’UE e sulle condizioni di rimborso una volta rimpatriati. La direttiva non si applica ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata; ai trapianti d’organo; ai programmi pubblici di vaccinazione. Il termine previsto per il recepimento della direttiva in Italia era fissato per il 25 Ottobre 2013. Il 04 Settembre è entrata però in vigore la legge delega per il recepimento della direttiva che stabilisce che il Governo adotti il decreto legislativo di recepimento della direttiva entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero il 04 Dicembre 2013.

Chi rimborsa il paziente

La vera rivoluzione della direttiva risiede nella definizione chiara delle regole e delle procedure per ottenere il rimborso. Ogni cittadino comunitario ha, infatti, il diritto di ricevere il rimborso, integralmente o in parte dal proprio Paese di appartenenza. La direttiva stabilisce che sia il sistema sanitario della nazione di residenza del malato a pagare per ricovero, visite e farmaci, con la possibilità di contribuire anche per vitto e alloggio, il tutto tramite rimborsi al paziente stesso o al Paese affiliato che presterà l’assistenza sanitaria (CAPO III Art.7). Solo in alcuni casi i pazienti che cercano assistenza sanitaria in un altro Paese membro devono richiedere il permesso alle proprie autorità sanitarie nazionali per poter accedere ai rimborsi.

Quando è necessario richiedere l’autorizzazione 

In particolare, l’assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all’assistenza sanitaria che:

a) è soggetta ad esigenze di pianificazione (assicurare, nel territorio di uno Stato membro, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità;  garantire il controllo di costi ed evitare spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane) e comporta: il ricovero per almeno una notte, l’utilizzo di un’infrastruttura o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione;

c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che all’occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza (CAPO III Art.8 p.2)

Quando le autorità nazionali possono rifiutare l’autorizzazione

Le autorità sanitarie nazionali possono rifiutare l’autorizzazione:

a) in caso di rischio per la sicurezza del paziente;

b) in caso di pericoli per la sicurezza della popolazione;

c) quando l’assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti;

d) quando l’assistenza può essere prestata nel proprio Stato membro entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. (CAPO III Art.8 p.6)

Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a motivare perché tale decisione si sia resa necessaria e la valutazione deve prendere in considerazione il caso specifico. I pazienti, in caso di rifiuto dell’autorizzazione, hanno il diritto di chiedere per il loro caso individuale il riesame di qualsiasi decisione amministrativa concernente l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Inoltre, grazie alla direttiva, una prescrizione rilasciata in un paese dell’UE sarà riconosciuta nel paese di residenza del paziente e viceversa. Il paziente ha diritto ad ottenere il medicinale prescritto a patto che tale medicinale sia autorizzato per la vendita e disponibile nel paese in cui desidera ricevere il prodotto.

Come i cittadini possono informarsi

Ma per poter scegliere dove e come curarsi i cittadini necessitano di strumenti informativi che consentano di effettuare scelte libere ed informate. Devono, quindi, essere istituiti in tutti gli Stati dell’UE dei centri di informazione che offrano ai pazienti dati sui trattamenti, sui centri disponibili e sulle procedure di rimborso in tutta Europa. La direttiva (CAPO II, Art.4 p.2 l.a) e b)) stabilisce che “Lo Stato membro di cura garantisce che i pazienti ricevano, su richiesta, dal punto di contatto nazionale, le informazioni pertinenti sugli standard e gli orientamenti(…); i prestatori di assistenza sanitaria forniscano informazioni pertinenti per consentire ai pazienti di compiere una scelta informata, fra l’altro sulle opzioni terapeutiche, sulla disponibilità, qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi prestata nello Stato membro di cura, e che gli stessi forniscano, altresì, fatture trasparenti e informazioni trasparenti sui prezzi, nonché sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilità professionale”. Ogni cittadino comunitario ha, quindi, il diritto di essere informato sulle opzioni terapeutiche disponibili, su cosa fanno gli altri Paesi dell’UE per assicurare la qualità e la sicurezza nel settore sanitario, e se un determinato fornitore di cure mediche dispone di tutte le autorizzazioni di legge per offrire i suoi servizi.

In sintesi…

I vantaggi della direttiva 2011/24/UE si riassumono nei seguenti quattro punti:

- maggiore scelta: la direttiva riguarda tutti i prestatori di assistenza sanitaria dell’UE;

- meno burocrazia per i pazienti: ai sensi della direttiva, la domanda di autorizzazione preventiva sarà l’eccezione piuttosto che la regola;

- informazioni ai pazienti: i pazienti potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta informata, ad esempio sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza sanitaria, tramite i punti di contatto nazionali, che saranno istituiti in ciascuno degli Stati membri. Inoltre, la direttiva introduce nuove misure per aiutare i pazienti ad esercitare al meglio i diritti sanciti dai due atti legislativi;

- garanzie procedurali: tutti i pazienti hanno diritto a decisioni debitamente motivate e a presentare ricorso se ritengono che i loro diritti non siano stati rispettati. Tutti i pazienti hanno diritto a presentare denunce e ad avvalersi di mezzi di tutela (e qualsiasi trattamento deve essere coperto dall’assicurazione di responsabilità civile o da una garanzia analoga). I pazienti hanno inoltre diritto ad una copia della cartella clinica.

Per ulteriori approfondimenti, clicca qui.

ATTENZIONE: Leggi anche il secondo speciale dedicato all’assistenza sanitaria transfrontaliera, successivamente pubblicato, che approfondisce il DLgs che recepisce le norme della Direttiva Europea.

Vincenzo Viggiani
Direttore Amministrativo
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli

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